Mercantile dirottato dai migranti: nuovi scenari giuridico-operativi
Il caso della nave cisterna “El Hiblu 1” (bandiera Palau, armatore turco) conclusosi in acque territoriali maltesi con l’intervento delle locali forze di sicurezza apre nuovi scenari: analizzarli serve per capire quali sono le misure preventive e repressive più appropriate, considerando anche le norme applicabili.
Il dirottamento operato da un gruppo di migranti salvati dal mercantile in vicinanza di piattaforme petrolifere costiere riporta anzitutto all’attenzione il problema dei semplici mercantili (diversi quindi dalle navi Ong che operano invece per finalità diverse da quelle commerciali e private) le cui caratteristiche non consentono il loro coinvolgimento sistematico in azioni di soccorso. E’ chiaro che il master della nave ha responsabilità di assistere persone in pericolo di vita, ma nello stesso tempo non può essere lasciato solo a lui l’onere di riportare a terra, verso il luogo di partenza, le persone salvate.
Le autorità SAR libiche (la cui legittimazione continua ad essere contestata dalle Ong adducendo le violazioni ai diritti umani) hanno giustamente disposto lo sbarco a Tripoli. D’ora in poi, bisognerà fare in modo che il trasporto in simili circostanze avvenga in una cornice di sicurezza.
Altrimenti i mercantili coinvolti, potrebbero anche esimersi dall’intervenire visto che l’art. 98, n.2 dell’Unclos esplicitamente stabilisce che Ogni Stato debba esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera “presti soccorso, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri”. Emanare direttive in proposito spetterebbe all’Organizzazione marittima internazionale (IMO); anche il nostro Ministero Trasporti, quale referente del SAR (ricerca e Soccorso) affidato alla Guardia costiera, dovrebbe disciplinare, a beneficio dei mercantili nazionali, simili casi.
Dal punto di vista giuridico, i fatti sono stati inquadrati, a caldo, nella pirateria, crimine internazionale sottoposto alla giurisdizione di tutti gli Stati che postula tuttavia l’uso della forza da parte di una nave a danno di un’altra, per finalità di depredazione.
In modo più appropriato, l’accaduto andrebbe considerato come un caso di ammutinamento (non disciplinato da alcuna norma internazionale e quindi sottoposto alla giurisdizione di bandiera); ovvero anche di terrorismo marittimo -secondo il Protocollo di Londra del 2005- se venisse dimostrato un fine politico (vedi l’episodio dell’”Achille Lauro” del 1985), fermo restando che gli altri Stati non possono intervenire in alto mare senza il consenso del paese di registrazione della nave sequestrata.
Bene abbiamo fatto, come Italia, a non intervenire in alto mare mentre l’azione era in corso: altrimenti saremmo stati costretti a portare in un nostro porto, criminali e persone trasportate, essendo dubbia la possibilità di scortare nuovamente la nave in Libia.
Il problema centrale è dunque quello della giurisdizione che va definito caso per caso, non essendoci un diritto di tutti gli Stati ad intervenire autonomamente in alto mare, come invece previsto per la pirateria stricto sensu (art. 105 Unclos).
La giurisdizione nazionale dello Stato costiero sotto la specie della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica è invece l’unica sicuramente esercitabile in simili evenienze.
Malta ha quindi correttamente sequestrato la nave quando e entrata nelle sue acque territoriali. Valletta avrebbe potuto limitarsi a respingerla. La sua assunzione di responsabilità -anche ai fini del collocamento dei migranti non implicati nell’ammutinamento- è un fatto positivo che promette bene sui futuri sviluppi delle travagliate relazioni bilaterali con noi
Non c’è bisogno di dire, infine, che è confermata la validità della politica marittima italiana incentrata -sulla base di normative oramai ventennali- sulla tutela della legalità delle frontiere marittime.
Da non dimenticare, inoltre, che, stante il depotenziamento navale di Eunavformed, la missione di protezione degli interessi nazionali svolta dalla Marina militare con l’Operazione Mare Sicuro (OMS), assume oggi, dopo i fatti del “El Hiblu 1”, valenza prioritaria.
Fabio CaffioVedi tutti gli articoli
Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf