L’azione dello Stato sul mare alla luce della polemica Difesa-Interno
Ricordate le discussioni sulla Proposta di legge Arlacchi del 1996 sulla creazione di una Guardia costiera unificata in cui sarebbero confluiti gli assetti dei Corpi delle capitanerie di porto e della Guardia di Finanza? E che dire del tentativo della Difesa –fallito nel 2015 per la contrarietà del M5S di “normalizzare” la situazione ordinativa del Corpo delle capitanerie ponendolo alle dipendenze dirette della Marina?
Capitanerie e Finanza sembrano aver superato le vecchie rivalità aderendo entrambe, con una sorta di gentlemen’s agreement, al Forum Funzione Guardia Costiera cui non partecipa invece la Marina, nonostante svolga anch’essa rilevanti funzioni non militari.
Marina e Capitanerie, archiviate le recenti polemiche, viaggiano sui binari paralleli gestiti dai rispettivi dicasteri di riferimento secondo le norme del Codice dell’ordinamento militare, pur indossando eguale divisa e condividendo tradizioni, formazione e status giuridico. In particolare, il naviglio della Guardia costiera, è iscritto in ruoli tenuti dalla Marina, ma dipende dai Trasporti e, salvo casi eccezionali, non ha nessun legame operativo con la Forza armata.
Latente è sempre il dissidio Trasporti-Interno sulle modalità del Sar, che sino al giugno 2018 veniva svolto da noi come una sorta di servizio universale esteso a tutto il Mediterraneo, ma ora arretrato nella zona di competenza italiana dopo il riconoscimento della competenza Sar libica
Inedita ed imprevista -e quindi tanto più clamorosa- è invece la polemica tra Difesa ed interno sui contenuti della “Direttiva Salvini Ter”
indirizzata ai vertici di Carabinieri, Marina, Finanze e Capitanerie, di cui si contesta il tono proconsolare della frase “Le Autorità militari e di polizia destinatarie del presente atto ne cureranno l’esecuzione, a partire da ogni possibile forma di notificazione ed intimazione agli interessati, e la stretta osservanza”.
Al di là delle apparenze, tale direttiva va però vista nella realtà normativa di base che assegna all’Interno la primazia della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul mare affidando alla Finanza, come Forza di polizia, la così detta “sicurezza del Mare”.
Il ruolo della Marina, in questo contesto, è invece duplice: la Forza armata agisce, da un lato, in supporto della Finanza nelle acque territoriali; dall’altro, in alto mare si coordina con l’Interno secondo il Regolamento della Fini Bossi nel controllo dell’immigrazione.
Inoltre la Marina svolge una storica funzione a carattere generale di “polizia dell’alto mare” in applicazione delle norme di diritto marittimo che assegnano alle navi da guerra il compito di vigilare sulla legalità dei traffici marittimi internazionali.
Quanto alla Guardia costiera, le sue attribuzioni nei vari spazi marittimi sono vaste, come dimostrato dal fatto di essere dotata di cospicua componente d’altura. Il Sar è ovviamente l’attività principe, ma anche rilevante è la sorveglianza sul naviglio di bandiera.
Tanto rumore per nulla, dunque? Forse, ma non solo: quello che è successo evidenzia l’esigenza, tante volte palesatasi, di rafforzare il coordinamento operativo tra le Forze marittime operanti ad evitare, nell’interesse della Nazione, rivalità, duplicazioni di attività e non ottimale impiego delle risorse in uno scenario marittimo quanto mai vasto e turbolento.
Foto Marina Militare
Fabio CaffioVedi tutti gli articoli
Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf