Soccorsi italiani in acque straniere: modus operandi e responsabilità penali

Il recente rinvio a giudizio di due nostri Ufficiali della Marina e della Guardia costiera per asserite responsabilità connesse al noto caso del drammatico naufragio dell’11 ottobre 2013 induce a riflettere sul modus operandi italiano spesso proiettato al di fuori della zona di Ricerca e Soccorso (SAR) nazionale.

Libia COAST GUARD AFP

Anche perché un episodio simile si è nuovamente verificato qualche giorno fa quando vi è stata incertezza, tra mezzi italiani e maltesi, su chi dovesse portare a termine un soccorso da noi iniziato nella Sar maltese.

Su Analisi Difesa ci siamo già occupati degli addebiti omissivi formulati a carico di nostri militari delle Centrali operative della Guardia costiera e della Squadra navale per la tragica morte di 260 profughi, in gran parte provenienti dalla Siria, periti su un’imbarcazione affondata mentre era in navigazione nella SAR maltese.

Ridotta ai suoi termini essenziali, la vicenda è frutto del ritardato intervento della nostra Nave Libra (nella foto sotto), che sarebbe stata deliberatamente tenuta in stand-by (mentre, tra l’altro, era impegnata in attività di Vigilanza Pesca (VIPE), in attesa che La Valletta inviasse sul posto i suoi mezzi.

Nave-Libra

Nessun dubbio che l’esercizio della giurisdizione da parte dell’Italia nei confronti di propri militari impegnati nel servizio di soccorso sia un atto dovuto, anche nei confronti delle famiglie delle vittime.

Il punto è però che a farlo siamo solo noi, mentre non risulta che Malta abbia né aperto indagini sul comportamento del proprio personale coinvolto nella vicenda, né fornito informazioni, nell’ambito di una procedura di rogatoria, atte a chiarire il ruolo dei militari italiani.

Inoltre, visto che c’era stato un intreccio di responsabilità tra i servizi SAR dei due Paesi, a caldo si sarebbe potuta disporre un’inchiesta congiunta.

Perché l’Italia da anni dispone soccorsi all’interno dell’area di responsabilità maltese applicando generosamente il principio del “first call” SAR ricevuto dal proprio centro di controllo IMRCC? Peraltro tutto questo avviene senza che ci sia uno straccio di memorandum SAR di collaborazione reciproca con Malta.

Volendo restare sulle generali, alla domanda si può rispondere che da un lato con La Valletta ci lega un’antica amicizia, dall’altro il nostro modus operandi nel SAR ha un carattere estremamente proattivo e garantista.

IFRONTEX

Il nostro Paese ha infatti una grande tradizione di solidarietà marinara che ha trovato riscontro giuridico nella disciplina del Codice della Navigazione su obblighi di soccorso e relative responsabilità penali omissive.

Oltretutto, la nostra Guardia Costiera può disporre del “braccio lungo” della Marina militare la quale, secondo la normativa nazionale SAR di recepimento della Convenzione di Amburgo 1979, svolge obbligatorie funzioni ancillari di concorso.

    L’anomalia della vicenda del Libra si è in parte replicata lo scorso 17 settembre quandoSu richiesta delle autorità maltesi, le motovedette della Guardia costiera italiana hanno soccorso la scorsa notte un barchino con a bordo 90 migranti in acque SAR di Malta ma quando la Guardia Costiera ha chiesto a La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate, Malta ha risposto negativamente”.

MMI

Le navi italiane si sono comunque dirette verso l’isola; La Valletta, pur avendo formalmente assunto il coordinamento SAR, ha infine acconsentito con riluttanza a far trasbordare su propri mezzi le persone salvate dalle nostre Unità.

L’agenda del nostro Governo è ora concentrata sulla definizione di un meccanismo, possibilmente automatico, di ripartizione tra Paesi Ue “volenterosi” dei migranti sbarcati in Italia.

Il SAR è invece scomparso dal radar, come tema di interesse europeo, salvo forse ricomparire se si riavvierà una nuova fase dell’Operazione Eunavformed/Sophia (prorogata, sempre senza navi ma solo con mezzi aerei, lo scorso 17 settembre).

Nel frattempo, sarebbe forse opportuno che la nostra Difesa, d’intesa con i Trasporti da cui dipende la Guardia Costiera, si preoccupi di evitare che sulle spalle di nostri militari gravi, in futuro, il peso di enormi responsabilità morali e penali derivanti dall’incerto quadro operativo in cui avvengono i soccorsi al di fuori dalla SAR nazionale come definita dal Dpr 662-1994.

Foto Marina Militare e Guardia Costiera Libica

 

 

Ammiraglio in congedo, docente a contratto di "Introduzione geopolitica e diritto internazionale del mare" presso l'Università di Bari. E' autore del "Glossario di Diritto del Mare", RM, 2020 disponibile in https://www.marina.difesa.it/media-cultura/editoria/marivista/Documents/supplementi/Glossario_di_diritto_del_mare_2020.pdf

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