A Ginevra la conferenza dell’Arms Trade Treaty

Con la data del 21 agosto si è conclusa la sesta Conferenza ginevrina degli Stati Parte riguardante le materie dell’Arms Trade Treaty (ATT). L’attuale consesso internazionale ha registrato la partecipazione di 102 Stati, di numerose organizzazioni internazionali e regionali, e dei rappresentanti della società civile e dell’industria.

Quest’anno la Conferenza ha riservato sorprese inaspettate: il 6 luglio la Repubblica Popolare Cinese ha depositato presso le Nazioni Unite il proprio strumento di adesione al Trattato ATT, diventando uno Stato Parte il prossimo 4 ottobre e portando il numero degli Stati aderenti a 107; il 29 luglio è stata la volta dell’Afghanistan, diventando il terzo Paese del Medio Oriente ad aderire al Trattato.

Anche la procedura del silenzio – modalità in cui si è tenuta questa Conferenza basata sull’articolo 41, paragrafo 3, delle Rules of Procedures Arms Trade Treaty – è stata una eccezione calata dalla ancor più inaspettata sorpresa pandemica, che ha imposto l’impossibilità di tenere riunioni di grandi dimensioni non distanziate limitando le possibilità di dibattito e discussione. Questo stato di necessità ha determinato la rinuncia ad incontri personali diretti a Ginevra, portando le parti interessate a partecipare per mezzo di interventi scritti ed a “subire” la medesima eccezione del silenzio anche per le decisioni sugli annuali temi di rito dell’agenda ATT.

Il Segretariato dell’Arms Trade Treaty, nell’imminenza dell’evento, tra la fine di luglio e la metà di agosto, ha sottoposto agli Stati 17 “Draft Decision” (d’ora in avanti Progetto/i) perché fossero presi in considerazione ai fini della loro adozione durante la Conferenza. Tuttavia, come si evince dal Rapporto finale della Conferenza, dei 17 Progetti di decisione solo 11 sono stati adottati e 6 sono stati scartati dall’adozione perché non ritenuta adatta la procedura del silenzio. E anche questa potrebbe essere considerata una inaspettata eccezione, ma l’analisi del contenuto dei progetti più importanti, e la lettura delle fasi di avanzamento dei lavori, nega questa sbrigativa aggettivazione.

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In effetti quelle proposte avrebbero richiesto di essere sottoposte ai rituali dei periodici incontri diplomatici; a quel modello di consesso, anche bilaterale, illuminato da relazioni ritmate e cucite secondo la misura di un’abbondante pazienza, di un necessario rigore ed equilibrio: condizioni tipiche degli importanti negoziati internazionali, tanto più se essi vertono su questioni ove scelte e impegni ricadono su settori nazionali strategici come la commercializzazione dei prodotti militari.

Si trattava perciò di approvare importanti Progetti alcuni dei quali erano afferenti ai sottogruppi di lavoro del Working Group Effective Treaty Implementation (WGETI) e concentrati sulle aree della “General Implementation”, sui “Prohibitions”, sull’”Export and Export Assessment” e sulla “Diversion”.

Nel Progetto era stato richiesto di approvare l’astensione dall’autorizzare il trasferimento di armi convenzionali ove ciò avesse dovuto comportare la violazione delle “misure adottate dal Consiglio di Sicurezza in virtù del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, in particolare l’embargo di armi”.

Era stato richiesto di approvare l’astensione dall’autorizzare nel caso si fosse trattato del pericolo di “una violazione degli obblighi legati alle Convenzioni internazionali di cui [lo Stato] è Parte, in particolare di quelle relative al trasferimento o al traffico illecito di armi”; e così per tutte quelle violazioni elencate e dettagliate dallo stesso articolo 6 del Trattato.

Analoga proposta ha poi riguardato il contenuto dell’articolo 7 in materia di Esportazione e di valutazione degli specifici atti; e anche in questo caso è stato richiesto di non autorizzare “l’esportazione di armi convenzionali” se si fosse rilevato che il loro utilizzo avesse potuto causare “minaccia alla pace e alla sicurezza” o avesse potuto contribuire “a commettere gravi violazioni” delle differenti branche del diritto internazionale.

La radice di questi rigetti, ad esempio, già si trascinava dalle evidenze documentali del “Working Group on Articles 6&7” del 2019, le quali mostravano l’assenza di una condivisione di significato su alcuni “key concepts” riguardanti ad esempio le interpretazioni che gli Stati danno ai termini “facilitare”, “serio”, “rischio prevalente”, “conoscenza”; termini, questi, disseminati nei vari commi dell’articolo 7.

Oltre a questo Progetto ne sono stati avanzati altri riguardanti rispettivamente i “doveri di ciascun stato di regolamentare sul proprio territorio il transito o il trasbordo delle armi convenzionali” in osservanza del dettato dell’articolo 9 del Trattato e il Progetto relativo all’adozione delle necessarie misure tese ad assicurare che nel trasferimento delle armi convenzionali si accertasse che esse non fossero “utilizzate per scopi contrari ai princìpi del Trattato (Diversion)”.

Tuttavia, anche in questo caso, già dai lavori del Sub-Working Group on Article 9” del 4 febbraio di quest’anno si ricavava la spiegazione che il traguardo proposto con queste richieste di approvazione alla Conferenza fosse prematuro. Riguardo poi alla fattispecie della Diversion le discussioni sono rimaste improduttive e ancora è rimasta sospesa la condivisione del significato di “Valutazione del rischio” e dei relativi “indicatori di rischio diversione”.

La stessa lettura della Relazione dei copresidenti del Working Group on Transparency and Reporting (WGTR) mostra la continua tendenza al ribasso dell’obbligo di rendicontazione annuale, perché il 46% degli Stati che avrebbe dovuto presentare questo documento annuale lo ha fatto in ritardo, pochi giorni prima della Conferenza. Un numero significativo ha poi optato di non rendere pubblicamente disponibile la propria Relazione, e un quinto dei medesimi ha omesso l’invio del Rapporto iniziale prescritto dall’articolo 13 del Trattato proprio sulle iniziative avviate per dare attuazione a questa fonte internazionale.

Questi fatti, alla luce dell’articolo 1 del Trattato (Object and Purpose), non potevano esimere i rappresentanti diplomatici degli Stati dal manifestare il proprio disagio e le proprie preoccupazioni. Il permanere di queste difficoltà, su temi determinanti ai fini degli obiettivi e delle finalità dello stesso Trattato, sono state puntualmente riscontrate e messe in evidenza anche dalla lettura dei pochi e limitati lavori intersessionali dell’inizio 2020; e dai quali già emergevano i bassi tassi di segnalazione e la veste di confidenzialità attribuita ai Rapporti presentati in ordine all’articolo 13.

Una ultima imprevista eccezione si è infine affacciata negli “Other Papers” di questa trascorsa Conferenza. Si tratta dell’”Explanation of Position on the “State of Palestine” ad opera di Australia, Germania, Olanda e Repubblica Ceca.

“Noi sottoscritti, in quanto convinti sostenitori del Trattato sul commercio delle Armi (ATT), abbiamo approvato il Rapporto finale della Sesta Conferenza degli Stati Parte del 21 agosto 2020. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte in precedenza, e in riferimento alle nostre rispettive posizioni sullo Stato di Palestina, in particolare in relazione alla Risoluzione 67/19 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sullo Stato di Palestina nelle Nazioni Unite, il nostro appoggio al Rapporto non deve essere interpretato come riconoscimento di uno Stato di Palestina da parte dei nostri Paesi”.

Senza ribaltare la lettura grigia dei risultati di questa Conferenza, occorre riconoscere che la comunità internazionale, ancora sospesa tra liturgie retoriche e realpolitik, ha compreso e manifestato che sarebbe stato difficile raggiungere un consenso piuttosto sbrigativo su questi “Draft Decision” tramite procedura scritta. Sarebbe stato preferibile – visto il permanere dell’ancora insufficiente grado di maturità del Trattato, dell’attuale stato dell’arte dei partecipanti, e vista la natura degli argomenti trattati – ricorrere ai collegamenti che la disciplina informatica offre in questo tempo di distanziamento, e condurre le discussioni faccia a faccia per facilitare gli auspicati passi in avanti sul cammino di questa lunga strada.

Il CSP7, già programmato per il prossimo anno, avrà un ordine del giorno in parte già preparato, perché l’itinere che ci separa da quell’appuntamento probabilmente consentirà agli Stati Parte di lavorare su questi Progetti e maturare un’appropriata responsabilità decisionale, quella che, COVID-19 permettendo, potremo leggere con pazienza dai documenti ufficiali del prossimo anno.

 

Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli

Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.

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