L’impatto della Brexit sul trasferimento di materiali d’armamento e informazioni di sicurezza

Un evento desiderato e atteso da molto tempo, tanto da riassumerlo con la famosa frase socratica: “Tanto tuonò che piovve“.

È stato infatti con un atto normativo vincolante – la Decisione 2020/2252 del Consiglio dell’Unione Europea – che il 29 dicembre dello scorso anno si è dato corso, a titolo provvisorio,  “all’applicazione dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.”

Un atto che ha le sue radici nel monumentale e articolato Accordo di congedo della Gran Bretagna dal Trattato con l’Unione Europea, e che ha origini giuridiche nell’articolo 50 dello stesso Trattato.

Un atto che ha fatto seguito al voto di approvazione del Parlamento europeo; un atto che si è determinato con il ricorso alla procedura scritta del Consiglio dell’Unione e che ha indossato la veste di un ambìto e faticoso traguardo dopo un percorso iniziato nel marzo 2017 per concludersi alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 unitamente alla sua immediata entrata in vigore il primo giorno di febbraio.

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In ambito UE il tema della protezione delle informazioni classificate aveva già i suoi riferimenti normativi, che erano e sono contenuti sia nella Decisione del Consiglio Europeo del 23 settembre 2013 sia nella Decisione della Commissione del 13 marzo 2015. Queste fonti di settore dettavano e dettano rispettivamente i principi fondamentali e le norme minime di sicurezza applicabili al Consiglio e al suo Segretariato Generale, con un obbligo di rispetto da parte degli Stati membri e con uno scopo rivolto ad assicurare protezione alle informazioni classificate dell’Unione e dei materiali con classifiche di sicurezza UE.

Nell’articolazione di entrambe le Decisioni trovano spazio anche le misure riservate al perimetro della Sicurezza Industriale indirizzate sia ai contraenti, ai subcontraenti e sia a tutto il ciclo di vita dei contratti classificati con il limite di esclusione opposto alle informazioni di livello UE Segretissimo.

In ambito Brexit questa materia ha quindi trovato il suo spazio politico con la dichiarazione del Consiglio dell’Unione che ha accompagnato l’accordo di recesso del 31 gennaio 2020  che indicava la volontà delle parti di “concludere un accordo sulla sicurezza delle informazioni, insieme alle relative modalità di attuazione, che preveda garanzie reciproche per il trattamento e la protezione delle informazioni classificate delle parti“, compresa l’estensione alle informazioni sensibili non classificate laddove fossero state effettivamente fornite e scambiate tra l’Unione Europea e Il Regno Unito.

L’azione programmatica si è avviata poco dopo quando il Consiglio il 25 febbraio 2020 ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito per un nuovo accordo di partenariato. Questi negoziati hanno ricompreso anche uno specifico accordo sulle procedure di sicurezza: il cosiddetto “accordo sulla sicurezza delle informazioni“.

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La sequenza delle formalità di rito terminava alla fine del mese di dicembre 2020 con la “Dichiarazione comune UE-Regno Unito sullo scambio e la protezione di informazioni classificate” nella quale veniva palesata l’importanza di concludere quanto prima accordi che consentano lo scambio di informazioni classificate tra l’Unione europea e il Regno Unito. A tal fine le parti si adopereranno per concludere, non appena ragionevolmente fattibile, i negoziati sulle modalità di attuazione dell’accordo sulla sicurezza delle informazioni, affinché questo possa applicarsi come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo. Nel frattempo le parti possono scambiarsi informazioni classificate in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari”.

La natura integrativa di questo accordo lo inquadra e lo subordina a quello sugli “scambi e la cooperazione” tra l’Unione europea e la Comunità Europea dell’energia atomica e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e necessariamente lo orienta “ad obiettivi di cooperazione e consultazione che, in quanto piene ed efficaci, richiedono l’accesso e lo scambio di informazioni classificate e delle adeguate misure di sicurezza“. Questa fonte, com’era immaginabile, segue modalità consolidate che per nulla si discostano dal vocabolario e dai contesti nei quali esse si sono originate. Questo tipo di effetti, che si riversano sia sulle istituzioni che sugli organi di vario livello dell’Unione, consentono di condividere le informazioni classificate ricevute con altre istituzioni e organi dell’Unione, ma solo dopo avere ottenuto un preventivo consenso scritto della parte fornitrice, e fatte salve le garanzie che l’organo ricevente proteggerà le informazioni in maniera adeguata.

La lettura dell’articolo 7 di questo specifico accordo mette in evidenza il livello equivalente di protezione delle informazioni fornite o scambiate fra le parti, e del quale fornisce la relativa corrispondenza tra le classifiche:

 

   UE                                                                             Regno Unito

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET               UK TOP SECRET

SECRET UE/EU SECRET                                    UK SECRET

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL          UK SECRET (salvo diverso accordo)

RESTREINT UE/EU RESTRICTED                    UK OFFICIAL-SENSITIVE

 

Merita evidenza anche la fattispecie nella quale il Regno Unito notifichi per iscritto il declassamento o la declassificazione delle proprie informazioni “classificate UK Confidential, in conseguenza delle quali “l’Unione accorda a tali informazioni un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.” L’equivalenza non si discosta per il declassamento o la declassificazione dei livelli di classificazione “UK RESTICTED“, tant’è che anche in questo caso: “l’Unione accorda a tutte le preesistenti informazioni classificate UK RESTRICTED un livello di protezione equivalente a quello accordato alle informazioni classificate RESTREINT UE/EU RESTRICTED.”

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L’attuazione di questi provvedimenti è poi nelle mani delle Autorità indicate dall’articolo 12 dell’accordo e che risiedono nelle Autorità competenti per la sicurezza delle istituzioni dell’Unione (la Direzione Sicurezza del segretariato generale del Consiglio; la Direzione Sicurezza della Direzione generale Risorse umane e sicurezza della Commissione europea (DG:HR.DS); la Direzione Sicurezza e infrastrutture del Servizio Azione Esterna) e nell’Autorità di Sicurezza Nazionale del Regno Unito, Ufficio di Gabinetto.

I successivi articoli 13 e 14 sono improntati a ribadire l’assistenza su temi di comune interesse, a precisare la frequenza e i tempi delle consultazioni e delle reciproche visite di valutazione dei contesti: il tutto “entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile“. Anche nell’eventualità di “casi provati o sospetti di divulgazione non autorizzata o di perdita di informazioni classificate” si ribadisce che “l‘autorità competente per la sicurezza della parte in questione conduce indagini, se necessario con l’assistenza dell’altra parte, e ne riferisce i risultati all’altra parte” seguendo le procedure stabilite dalle Autorità di riferimento.

Questo accordo, specifica appendice del nuovo regime “sugli scambi e la cooperazione“, non  “modifica gli accordi o le intese tra le parti, né gli accordi o le intese tra il Regno Unito e uno o più Stati membri ” e non ” impedisce alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate che sono oggetto del presente accordo, a condizione che tali accordi non siano incompatibili con gli obblighi derivanti dal presente accordo.”

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Lo spirito di collaborazione caratterizza anche la parte finale del documento: le modifiche del quadro giuridico che potrebbero avere effetti sul perimetro di queste informazioni, le eventuali controversie riguardo alla sua interpretazione e alla sua applicazione devono avvenire per iscritto e cosi pure la valutazione stessa delle succitate modifiche.

Come detto in precedenza questo tipo di contenuti, lo stesso accordo “sugli scambi e la cooperazione“, sono consegnati a standard consolidati, frutto dell’infaticabile lavoro della diplomazia itinerante. Quest’ultima, ma soprattutto le volontà politiche, anche in questo caso dovranno trovare e mantenere un possibile equilibrio tra la dissimulata ragion di stato e il noto principio internazionale del “pacta sunt servanda“.

Una ultima annotazione merita infine un altro settore che è stato interessato dal recesso Britannico: i trasferimenti dei materiali d’armamento in ambito UE.

Com’è noto questa regolamentazione si basa sulla direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009, normazione cui attraverso i propri recepimenti si attengono tuttora gli Stati membri dell’Unione ed alla quale è stata sottoposta anche la comunità delle attività di settore del Regno Unito. La sequenza degli effetti dell’Accordo di recesso approvato il 17 ottobre 2019, dell’approvazione del Parlamento europeo del 29 gennaio 2020 e della Decisione del Consiglio del giorno successivo ha prodotto una efficacia, seppur graduale, anche su questo tema.

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Una efficacia in itinere ma erga omnes, la cui competenza per il nostro perimetro nazionale è affidata all’Autorità Nazionale UAMA facente capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Già il 10 febbraio 2020 questa Autorità era intervenuta con proprie istruzioni operative, aggiornate successivamente il 26 novembre con l’approssimarsi del termine finale del periodo di transizione.

L’attuale regime nazionale delle autorizzazioni verso il Regno Unito è pertanto frutto della graduale transizione dal sistema vigente per i Paese della UE a quello previsto per i Paesi terzi (ad esempio: per il regime delle esportazioni previsto dalla Legge 185/90 le Autorizzazioni generali di trasferimento e le Autorizzazioni globali di trasferimento, non saranno più “spendibili” né “utilizzabili” per trasferimenti verso il Regno Unito), naturalmente sono fatte salve alcune dettagliate eccezioni che caratterizzano questo complesso corpus normativo e fra le quali, per brevità, citiamo quella valevole per i Paesi membri della NATO.

 

 Immagini: Asset Management, Commissione UE, The Crown (UK MoD), Infrastructure Intelligence, Daily Express e Europa Atlantica

Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli

Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.

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