Le modifiche alla Legge 185 in discussione in Parlamento

 

Attualmente in ambito parlamentare (Senato) è in corso l’esame sul Disegno di Legge n. 855 – presentato al Parlamento in data 11 agosto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in concerto con i Ministeri di rito della Difesa, Interno, Giustizia, Economia e Finanze, delle Imprese e del made in Italy – che ambisce alla introduzione di alcune modifiche all’attuale legge 185/90. Una legge, questa, che nel dipanare il gomitolo delle modifiche formatosi nel corso degli anni risulta da tempo particolarmente attenzionata in sede politica.

Il contenuto di questa proposta di riforma riguarda la reintroduzione del Comitato Interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa, relativi poteri e altre modifiche.

 

Le origini

Noto durante il tempo della sua vigenza con l’acronimo CISD questo Comitato – istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e inquadrato negli Organismi di coordinamento e controllo di cui all’articolo 6 del Capo II della Legge 185/1990 (cfr. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 163 del 14 luglio 1990) – era l’organismo deputato a formulare “gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta[va] direttive di ordine generale per l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali d’armamento e [ancora] sovraintende[va]”, nei casi previsti da quella legge, “all’attività degli organi preposti all’applicazione della legge stessa.”

Indirizzi e direttive sono stati  naturalmente comunicati al Parlamento.

Attribuzioni di non poco conto perché ad esse si aggiungevano anche la “individuazione dei Paesi” e dei relativi “divieti” […] “verso i Paesi in conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della carta delle Nazioni Unite; […] verso i Paesi la cui politica contrasta[va] con i princìpi dell’articolo 11 della Costituzione; verso i Paesi nei cui confronti [era] stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; verso i Paesi i cui Governi [erano] responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo;” e verso Paesi che “destina[vano] al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.”

 

La successione delle modifiche

Le funzioni di questo organismo di coordinamento e controllo – soppresso dall’articolo 1, punto 21, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante gli Interventi correttivi di finanza pubblica (cfr. Gazzetta Ufficiale n. 121 del 28 dicembre 1993) – venivano devolute nel 1994 al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e al Ministero  del  commercio  con  l’estero tramite i primi due commi dell’articolo 6 di apposito Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 inteso in epigrafe quale Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina, (cfr. Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1994, n. 138).

Ulteriori modifiche di rilievo venivano introdotte tramite la Legge 17 giugno 2003, n. 148 di “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185 , (cfr. Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2003) per poi giungere ad una sorta di modello unionale calato dalla nota direttiva europea 2009/43/CE recepita  nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n. 105 del 2012 (cfr. Gazzetta Ufficiale n.169 del 21 luglio 2012).

Nell’ambito di quest’ultimo Decreto quelle funzioni che sino al 1993 erano state attribuzione al CIPE venivano indirizzate al Ministero degli Affari Esteri, che dal ruolo di proponente riceveva la responsabilità di definire, d’intesa con l’Ufficio competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri della Difesa e dello Sviluppo Economico, gli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l’esportazione e l’importazione di materiale d’armamento.

L’ultima modifica, che riguardava il Registro Nazionale delle Imprese, è entrata in vigore il 9 di ottobre 2010 a seguito di un nuovo Decreto Legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 riguardante il Codice dell’Ordinamento militare (cfr. Gazzetta Ufficiale n.106 dell’8 maggio 2010 – Supplemento Ordinario n. 84).

Sono queste le principali misure che, ad oggi, di questa fonte giuridica ne hanno prodotto, con la loro efficacia, l’attuale vigenza. Tuttavia una nuova proposta di aggiornamento – ancorché limitata ma di assoluto rilievo perché riguardava l’esenzione dalla qualifica della “sensibilità del trasferimento dei componenti”, fattispecie riportata nel dettato dell’articolo 4, paragrafo 8, della direttiva unionale – aveva recentemente trovato la luce ad opera della Commissione dell’Unione Europea, ma subito spenta dal Parlamento Europeo durante i lavori preparatori al vigente Regolamento (UE) 2023/1525 sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) del 20 luglio 2023.

 

Il contenuto del disegno di legge attualmente in esame

La proposizione giuridica in esame, composta di un unico articolo, recupera il predetto Comitato Interministeriale (d’ora in avanti CISD), lo presenta e lo incarica di finalità tese ad “assicurare un appropriato coordinamento al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di materiali di armamento [nonché] i criteri generali per l’applicazione degli specifici divieti.” Un’attività che, ha detta dei proponenti, “richiede un coordinamento stretto delle decisioni tra i vari dicasteri coinvolti, in quanto tale materia comporta una serie di valutazioni complesse, caratterizzate da profonde interconnessioni tra la politica estera, la politica di sicurezza e di difesa e la politica economica ed industriale”.

Come si evince dalla presentazione del relatore, attuale presidente della terza Commissione permanente Affari Esteri e Difesa, trattasi di “una materia dai contenuti estremamente sensibili e con numerosi risvolti dal punto di vista politico [inoltre] la misura proposta introduce alcune disposizioni volte a semplificare le operazioni di scambio di materiali d’armamento a vantaggio delle imprese italiane del settore, soprattutto in materia di riduzione degli oneri di produzione documentale che attualmente gravano sulle imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di scambio di materiali di armamento.”

Dallo spirito del testo emerge che questa attività richiami ad uno stretto coordinamento istituzionale di fronte a profonde correlazioni nell’ambito del complesso governo dei settori della politica estera, della sicurezza, della difesa e del mondo economico e industriale.

 

I principali dettagli

Come detto in precedenza il provvedimento è composto di un solo articolo, ma suddiviso in richiami indicati in lettera. L’analisi ci presenta alla lettera a) alcuni divieti, indicati all’articolo 1 della legge, che sono decisi dal CISD su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sentito il Ministro della Difesa. Dopo la decisione (formalizzata con delibera di rito) questi divieti decorrono dal giorno successivo. Tuttavia se il Comitato non si esprime entro quindici giorni dalla proposta decisione la si intende accolta. Naturalmente sono fatti salvi i divieti consolidati derivanti da obblighi internazionali discendenti “dalla Carta delle Nazioni Unite o dai Trattati europei.”

La lettera b) è quella che istituisce, sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato Interministeriale composto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in concerto con i Ministeri di rito della Difesa, Interno, Giustizia, Economia e Finanze, delle Imprese e del made in Italy. Una specie di ritorno al passato perché a questo si attribuiscono “la competenza di stabilire gli indirizzi generali per l’applicazione della legge n. 185/1990, nonché le direttive generali per i trasferimenti di materiali di armamento.” Il comitato ha anche il nuovo compito “di definire criteri generali per l’applicazione dei divieti alle cessioni di materiali” in conformità ai contenuti indicati all’articolo 1, comma 11 quinques introdotto da questo disegno di legge.

La lettera c) con la denominazione e le competenze dei ministeri componenti il CISD aggiorna l’articolo 7 della legge. La composizione del comitato non viene modificata ma le funzioni di segretario non sono più assolte “da un funzionario ((diplomatico)) del Ministero degli affari esteri” ma dal “sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri.”

Questo dettaglio non è di poco conto perché posto con una certa genericità, e fatte salve le eventuali incompatibilità, questa attribuzione in presenza di molteplici sottosegretari alla Presidenza del Consiglio (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici); Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (attuazione del programma di Governo); Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (innovazione tecnologica e transizione digitale); Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (informazione e editoria); Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo, e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica) lascia ampio spazio interpretativo.

Le proposizioni normative enunciate alla lettera d), modificano l’articolo 9 della legge perché “cancellano del tutto la necessità di autorizzare l’avvio di trattative contrattuali nel caso di scambi con Paesi dell’Unione europea, ad oggi richieste solo per l’attività di intermediazione.”

La lettera e), che ha efficacia sull’articolo 20 nell’attuale versione della legge sull’export, porta a dodici mesi il termine per la presentazione della documentazione che certifica la conclusione dell’operazione di cui trattasi e l’estensione a sei mesi  la durata della potenziale proroga del succitato termine.

La successiva lettera f) del disegno di modifica precisa che l’estensione dei succitati termini comporta la conseguenza dell’inasprimento delle sanzioni indicate all’attuale articolo 25 bis, comma 4, della legge.

A sua volta nell’introdurre la modifica all’articolo 27 della legge in materia di norme sull’attività bancaria, la lettera g) dispone gli obblighi incombenti sulle banche e sugli intermediari finanziari per tutto ciò che riguarda le comunicazioni delle transazioni bancarie collegate alle operazioni di trasferimento dei materiali per la difesa.

La lettera h), infine, nell’enunciare la formale abrogazione del comma 4 dell’articolo 13 della normativa vigente, chiude il disegno di legge.

 

Foto: Difesa.it, Fincantieri, MBDA, e Leonardo

 

Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli

Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.

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