L’accordo di Partenariato strategico tra la Corea del Nord e la Federazione Russa
Di seguito riportiamo il testo completo in italiano dell’accordo di Partenariato strategico tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Federazione Russa. firmato da Vladimir Putin e Kim-Jong un il 20 giugno a Pyongyang e reso noto dagli organi ufficiali e di stampa delle due nazioni.
La Repubblica Democratica Popolare di Corea e la Federazione Russa, di seguito denominate le Parti, sulla base del comune desiderio di preservare le tradizioni storicamente consolidate di amicizia e cooperazione coreano-russa, di costruire relazioni interstatali orientate al futuro di una nuova era, promuovendo in tal modo la prosperità e il benessere dei popoli dei due paesi, esprimendo fiducia che lo sviluppo delle relazioni di un partenariato strategico globale delle Parti soddisfi gli interessi fondamentali dei loro popoli e contribuisca a garantire la pace, la sicurezza regionale e globale e stabilità, confermando il loro impegno verso gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, così come altri principi e norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale, riaffermando il loro desiderio di proteggere la giustizia internazionale dalle aspirazioni egemoniche e dai tentativi di imporre un ordine mondiale unipolare, di stabilire un sistema internazionale multipolare basato sulla cooperazione in buona fede degli Stati, sul rispetto reciproco degli interessi, sulla risoluzione collettiva dei problemi internazionali, sulla diversità culturale e di civiltà, sulla supremazia del diritto internazionale nelle relazioni internazionali, per contrastare congiuntamente qualsiasi sfida posta dalla messa in pericolo dell’esistenza dell’umanità, cercando , rafforzando i legami bilaterali di amicizia e di amicizia, nonché espandendo e rafforzando la cooperazione in tutti i settori, per portare le relazioni coreano-russe a un livello sostenibile favorevole alla pace e alla prosperità regionale e internazionale,
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le Parti sostengono e sviluppano costantemente, tenendo conto della legislazione dei loro Stati e dei loro obblighi internazionali, relazioni di partenariato strategico globale basate sui principi del rispetto reciproco della sovranità statale e dell’integrità territoriale, della non ingerenza negli affari interni, dell’uguaglianza e di altri principi del diritto internazionale relativo alle relazioni amichevoli e alla cooperazione tra gli Stati.
Articolo 2
Le Parti, attraverso il dialogo e i negoziati, anche al massimo livello, si scambiano opinioni su questioni relative alle relazioni bilaterali e all’agenda internazionale di reciproco interesse, e rafforzano inoltre il coordinamento e l’interazione congiunti sulle piattaforme internazionali. Nel tentativo di stabilire una stabilità strategica globale e un nuovo ordine internazionale giusto ed equo, le Parti mantengono una stretta comunicazione tra loro e rafforzano la cooperazione tattica e strategica.
Articolo 3
Le Parti cooperano tra loro per garantire una pace e una sicurezza regionali e internazionali durature. In caso di minaccia immediata di un atto di aggressione armata contro una delle Parti, le Parti, su richiesta di una delle Parti, utilizzeranno immediatamente i canali bilaterali per le consultazioni al fine di coordinare le loro posizioni e concordare possibili misure pratiche aiutarsi a vicenda per eliminare la minaccia emergente.
Articolo 4
Se una delle Parti subisce un attacco armato da parte di uno o più Stati e si trova quindi in uno stato di guerra, l’altra Parte fornirà immediatamente assistenza militare e di altro tipo con tutti i mezzi a sua disposizione ai sensi dell’articolo 51 della Convenzione. Carta delle Nazioni Unite e in conformità con la legislazione della Repubblica popolare democratica di Corea e della Federazione Russa.
Articolo 5
Ciascuna Parte si impegna a non stipulare accordi con Stati terzi diretti contro la sovranità, la sicurezza, l’integrità territoriale, il diritto alla libera scelta e allo sviluppo dei sistemi politici, sociali, economici e culturali e altri interessi fondamentali dell’altra Parte, e a non prendere parte in tali azioni. Le Parti non consentono a Stati terzi di utilizzare il proprio territorio allo scopo di violare la sovranità, la sicurezza o l’integrità territoriale dell’altra Parte.
Articolo 6
Le Parti sostengono reciprocamente le politiche pacifiche e le misure volte a proteggere la sovranità statale, a garantire la loro sicurezza e stabilità, a difendere il loro diritto allo sviluppo, e collaborano attivamente tra loro nel perseguire tali politiche volte a stabilire un giusto nuovo ordine mondiale multipolare.
Articolo 7
Guidate dagli obiettivi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le Parti si consultano e cooperano tra loro nel quadro delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, su questioni di sviluppo globale e regionale che direttamente o indirettamente possono rappresentare una sfida per gli interessi comuni e la sicurezza delle parti. Le Parti cooperano e sostengono reciprocamente l’adesione di ciascuna Parte alle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.
Articolo 8
Le Parti creano meccanismi per attività congiunte volte a rafforzare le capacità di difesa nell’interesse di prevenire la guerra e garantire pace e sicurezza regionale e internazionale.
Articolo 9
Le Parti interagiscono per affrontare congiuntamente le crescenti sfide e minacce in aree di importanza strategica, tra cui la sicurezza alimentare ed energetica, la sicurezza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), il cambiamento climatico, l’assistenza sanitaria e le catene di approvvigionamento.
Articolo 10
Le Parti promuovono l’espansione e lo sviluppo della cooperazione nei settori commerciale, economico, degli investimenti, scientifico e tecnico. Le parti si sforzano di aumentare il volume degli scambi reciproci, creare condizioni favorevoli per la cooperazione economica nei settori doganale, monetario e finanziario e in altri settori, nonché incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci in conformità con l’accordo tra il governo della Repubblica popolare democratica di Corea e il Governo della Federazione Russa sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti del 28 novembre 1996.
Le Parti forniscono assistenza alle zone economiche speciali/libere della Repubblica Popolare Democratica di Corea e della Federazione Russa e alle organizzazioni con la loro partecipazione.
Le Parti sviluppano scambi e cooperazione e incoraggiano attivamente anche la ricerca congiunta nel campo della scienza e della tecnologia, compresi settori come lo spazio, la biologia, l’energia nucleare pacifica, l’intelligenza artificiale, la tecnologia dell’informazione e altri.
Articolo 11
Le Parti sostengono lo sviluppo della cooperazione interregionale e transfrontaliera nei settori di reciproco interesse, in considerazione della sua particolare importanza per l’ampliamento dell’intera gamma delle relazioni bilaterali. Le parti creano condizioni favorevoli per stabilire collegamenti diretti tra le regioni della Repubblica popolare democratica di Corea e la Federazione Russa, promuovono la reciproca consapevolezza del loro potenziale economico e di investimento, anche attraverso missioni commerciali, conferenze, mostre, fiere e altri eventi interregionali congiunti.
Articolo 12
Le Parti stanno rafforzando gli scambi e la cooperazione nei settori dell’agricoltura, dell’istruzione, della sanità, dello sport, della cultura, del turismo e altri settori e interagiscono nel campo della protezione ambientale, della prevenzione e del soccorso in caso di catastrofi naturali.
Articolo 13
Le Parti stanno sviluppando la cooperazione in materia di riconoscimento reciproco di norme, rapporti di prova e certificati di conformità, applicazione diretta di norme, scambio di esperienze e gli ultimi risultati nel campo della garanzia dell’uniformità delle misurazioni, della formazione di esperti e della promozione del riconoscimento delle prove risultati tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Federazione Russa.
Articolo 14
Ciascuna Parte tutela i diritti legali e gli interessi delle persone giuridiche e dei cittadini dell’altra Parte che si trovano sul suo territorio. Le parti cooperano nella fornitura di assistenza legale nelle cause civili e penali, nell’estradizione e nel trasferimento di persone condannate alla reclusione, nonché nell’attuazione di accordi nel campo della restituzione dei beni ottenuti con mezzi criminali.
Articolo 15
Le Parti stanno approfondendo i contatti tra gli organi legislativi, esecutivi e di polizia dei due paesi, scambiando esperienze e opinioni nel campo dell’adozione e dell’applicazione delle leggi e su altre questioni di reciproco interesse.
Articolo 16
Le Parti si oppongono all’uso di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di natura extraterritoriale, e considerano la loro introduzione illegale e contraria alla Carta delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. Le parti coordinano gli sforzi e interagiscono per sostenere iniziative multilaterali volte ad eliminare la pratica dell’utilizzo di tali misure nelle relazioni internazionali.
Le Parti garantiscono la non applicazione di misure coercitive unilaterali rivolte direttamente o indirettamente contro una delle Parti, persone fisiche e giuridiche di tale Parte o loro proprietà sotto la giurisdizione di tale Parte, beni, lavoro, servizi, informazioni, risultati dell’attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi sugli stessi, originari di una Parte, destinati all’altra Parte.
Le Parti si astengono dall’aderire a misure di esecuzione unilaterali o dal sostenere tali misure di terzi se tali misure influenzano o sono dirette direttamente o indirettamente contro una delle Parti, persone fisiche e giuridiche di tale Parte o le loro proprietà sotto la giurisdizione di tale terzo. , beni provenienti da una Parte, destinati all’altra Parte, e (o) opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi sugli stessi, forniti da fornitori dell’altra Parte.
Se misure coercitive unilaterali vengono introdotte contro una delle Parti da parte di terzi, le Parti si impegnano concretamente a ridurre i rischi, eliminare o minimizzare l’impatto diretto e indiretto di tali misure sulle reciproche relazioni economiche, sulle persone fisiche o giuridiche delle Parti o i loro beni situati nella giurisdizione delle Parti, beni provenienti da una Parte, destinati all’altra Parte, e (o) opere, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi sugli stessi forniti dai fornitori delle Parti. Le Parti adottano inoltre misure per limitare la diffusione di informazioni che potrebbero essere utilizzate da tali terzi per imporre e intensificare tali misure.
Articolo 17
Le Parti cooperano nella lotta contro il terrorismo internazionale e altre sfide e minacce, tra cui l’estremismo, la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani e la presa di ostaggi, l’immigrazione clandestina, i flussi finanziari illeciti, la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi della criminalità, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione armi di distruzione di massa, azioni illegali che costituiscono una minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile e della navigazione marittima, traffico illecito di beni, fondi e strumenti monetari, nonché traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, armi, beni culturali e valori storici.
Articolo 18
Le Parti interagiscono nel campo della sicurezza internazionale delle informazioni e si sforzano di rafforzare la cooperazione bilaterale, anche attraverso lo sviluppo di un quadro normativo adeguato e l’approfondimento del dialogo interdipartimentale. Le parti contribuiscono alla formazione di un sistema per garantire la sicurezza internazionale delle informazioni, anche attraverso lo sviluppo di documenti giuridicamente vincolanti universali.
Le Parti sostengono la parità di diritti degli Stati nella gestione della rete Internet di informazione e telecomunicazione, nonché contro l’uso dannoso delle TIC al fine di screditare la dignità e la reputazione degli Stati sovrani e usurpare i loro diritti sovrani, e considerano qualsiasi tentativo di limitare il diritto sovrano di regolamentare e garantire la sicurezza di segmenti nazionali inaccettabili della rete globale.
Le Parti stanno ampliando la cooperazione nel campo della lotta all’uso delle TIC a fini criminali, compreso lo scambio di informazioni per prevenire, accertare, reprimere e indagare sui crimini e altri reati legati all’uso delle TIC. Le Parti coordinano le azioni e promuovono congiuntamente iniziative all’interno di organizzazioni internazionali e altre piattaforme negoziali, cooperano nel campo dello sviluppo digitale, scambiano informazioni e creano condizioni per l’interazione tra le autorità competenti delle Parti.
Articolo 19
Le Parti cooperano nel campo delle attività di stampa ed editoria. Le parti incoraggiano la promozione della letteratura coreana e russa nei loro Stati, promuovono lo studio della lingua coreana nella Federazione Russa e della lingua russa nella Repubblica Popolare Democratica di Corea e promuovono anche la conoscenza reciproca e la comunicazione tra i popoli della Repubblica Democratica Popolare di Corea. Repubblica popolare di Corea e Federazione Russa.
Articolo 20
Le Parti promuovono un’ampia cooperazione nella sfera dei media al fine di aumentare il livello di conoscenza sulla vita dei popoli dei due paesi, promuovere informazioni obiettive sulla Repubblica popolare democratica di Corea e sulla Federazione Russa e la cooperazione bilaterale nello spazio mediatico globale , creare ulteriormente condizioni favorevoli per l’interazione tra i media nazionali, rafforzare il coordinamento nella lotta alla disinformazione e alle campagne di informazione aggressive.
Articolo 21
Le Parti cooperano attivamente al fine di concludere e successivamente attuare accordi di settore volti all’attuazione del presente Trattato, nonché accordi in altri settori non previsti dal presente Trattato.
Articolo 22
Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Dalla data di entrata in vigore del presente Trattato cesserà il Trattato di amicizia, buon vicinato e cooperazione tra la Repubblica popolare democratica di Corea e la Federazione Russa del 9 febbraio 2000.
Articolo 23
Il presente Trattato ha validità indeterminata. Qualora una delle Parti intenda risolvere il presente Contratto, dovrà darne comunicazione scritta all’altra Parte. Il Contratto viene risolto un anno dopo la data di ricezione della comunicazione scritta da parte dell’altra Parte.
Foto KCNA, RIA Novosti e TASS
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