Il testo del Trattato di cooperazione strategica tra Russia Iran
Pubblichiamo il testo del Trattato sulla partnership strategica globale tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione Russa firmato il 17 gennaio a Mosca. Il testo è stato tradotto in lingua italiana ma a questo link è disponibile l’originale in lingua inglese.
L’accordo tocca diversi ambiti incluso quello della Difesa e Scurezza (che tocca direttamente o meno i primi 20 punti dei 47 che compongono il Trattato) in cui vengono approvate intese di grande rilievo in tutti i settori ma non prevede un intervento militare automatico a supporto del partner in caso di guerra.
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La Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione Russa, di seguito denominate “Parti contraenti”, Esprimendo interesse nel portare le relazioni interstatali amichevoli a un nuovo livello e nel conferire loro un carattere globale, a lungo termine e strategico, nonché nel rafforzare le loro basi giuridiche,
Convinti che lo sviluppo di una partnership strategica globale serva gli interessi fondamentali della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell’Iran,
Confidando nei profondi legami storici tra il popolo iraniano e quello russo, nella vicinanza delle loro culture e dei loro valori spirituali e morali, nella comunanza di interessi, nei forti legami di buon vicinato e nelle ampie opportunità di cooperazione in campo politico, economico, militare, culturale, umanitario, scientifico, tecnico e in altri campi,
Tenendo conto della necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione nell’interesse della pace e della sicurezza a livello regionale e globale,
Desiderosi di contribuire a un processo oggettivo di definizione di un nuovo ordine mondiale multipolare giusto e sostenibile basato sull’uguaglianza sovrana degli stati, sulla cooperazione in buona fede, sulla reciproca rispetto degli interessi, soluzioni collettive ai problemi internazionali, diversità culturale e di civiltà, stato di diritto internazionale in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, inclusa la rinuncia alla minaccia o all’uso della forza, non ingerenza negli affari interni e rispetto dell’integrità territoriale di entrambi gli Stati,
Riaffermando l’impegno per lo spirito, gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e le norme generalmente riconosciute del diritto internazionale in materia di relazioni amichevoli e cooperazione tra gli Stati, nonché guidati da tutti gli accordi esistenti tra le Parti contraenti, inclusa la Dichiarazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione Russa sulla promozione del diritto internazionale datata 27 Khordad 1399 dell’Egira solare (corrispondente al 16 giugno 2020),
Sottolineando che il Trattato tra la Persia e la Repubblica Socialista Federale Sovietica Russa datata 7 Esfand 1299 dell’Egira solare (corrispondente al 26 febbraio 1921), il Trattato di commercio e navigazione tra l’Iran e l’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche datata 5 Farvardin 1319 dell’Egira solare Hijri (corrispondente al 25 marzo 1940), il Trattato sulla base delle relazioni reciproche e dei principi di cooperazione tra la Repubblica islamica dell’Iran e la Federazione russa datato 22 Esfand 1379 di Solar Hijri (corrispondente al 12 marzo 2001) e altri strumenti fondamentali conclusi dalle Parti contraenti hanno gettato una solida base giuridica per le relazioni bilaterali,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti cercheranno di approfondire ed espandere le relazioni in tutti i settori di reciproco interesse, rafforzare la cooperazione nel campo della sicurezza e della difesa, coordinare strettamente le attività a livello regionale e globale, in linea con un partenariato globale, a lungo termine e strategico.
Articolo 2
Le Parti contraenti attueranno una politica statale basata sul rispetto reciproco degli interessi nazionali e degli interessi di sicurezza, sui principi del multilateralismo, sulla risoluzione pacifica delle controversie e sul rifiuto dell’unipolarismo e dell’egemonia negli affari mondiali, nonché sulla lotta all’interferenza di terzi negli affari interni ed esterni delle Parti contraenti.
Articolo 3
Le Parti contraenti rafforzeranno le loro relazioni sulla base dei principi di uguaglianza sovrana, integrità territoriale, indipendenza, non ingerenza negli affari interni reciproci, rispetto della sovranità, cooperazione e fiducia reciproca.
- Le Parti contraenti adotteranno misure per promuovere reciprocamente i principi sopra menzionati a vari livelli di relazioni bilaterali, regionali e globali e aderiranno e promuoveranno politiche coerenti con tali principi.
- Nel caso in cui una delle Parti contraenti sia soggetta ad aggressione, l’altra Parte contraente non fornirà alcuna assistenza militare o di altro tipo all’aggressore che contribuirebbe al proseguimento dell’aggressione e contribuirà a garantire che le divergenze sorte siano risolte sulla base della Carta delle Nazioni Unite e di altre norme applicabili del diritto internazionale.
- Le Parti contraenti non consentiranno l’uso dei loro territori a sostegno di movimenti separatisti e altre azioni che minacciano la stabilità e l’integrità territoriale dell’altra Parte contraente, nonché a sostegno di azioni ostili reciproche.
Articolo 4
- Al fine di rafforzare la sicurezza nazionale e affrontare le minacce comuni, le agenzie di intelligence e sicurezza delle Parti contraenti si scambiano informazioni ed esperienze e aumentano il livello della loro cooperazione.
- Le agenzie di intelligence e sicurezza delle Parti contraenti cooperano nel quadro di accordi separati.
Articolo 5
- Al fine di sviluppare la cooperazione militare tra le loro agenzie competenti, le Parti contraenti condurranno la preparazione e l’attuazione dei rispettivi accordi all’interno del Gruppo di lavoro sulla cooperazione militare.
- La cooperazione militare tra le Parti contraenti coprirà un’ampia gamma di questioni, tra cui lo scambio di delegazioni militari e di esperti, gli scali portuali delle navi militari e delle imbarcazioni delle Parti contraenti, la formazione del personale militare, lo scambio di cadetti e istruttori, la partecipazione – previo accordo tra le Parti contraenti – a mostre internazionali di difesa ospitate dalle Parti contraenti, lo svolgimento di competizioni sportive congiunte, eventi culturali e di altro tipo, operazioni congiunte di soccorso e salvataggio in mare nonché la lotta alla pirateria e alle rapine a mano armata in mare.
- Le Parti contraenti interagiranno strettamente nell’organizzazione di esercitazioni militari congiunte nel territorio di entrambe le Parti contraenti e oltre, di comune accordo e tenendo conto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute applicabili.
- Le Parti contraenti si consulteranno e coopereranno per contrastare le minacce militari e di sicurezza comuni di natura bilaterale e regionale.
Articolo 6
- Nel quadro di un partenariato globale, a lungo termine e strategico, le Parti contraenti confermano il loro impegno a sviluppare una cooperazione tecnico-militare basata sui rispettivi accordi tra loro, tenendo conto degli interessi reciproci e dei loro obblighi internazionali e considerano tale cooperazione come una componente importante per il mantenimento della sicurezza regionale e globale.
- Al fine di garantire un adeguato coordinamento e un ulteriore sviluppo della cooperazione tecnico-militare bilaterale, le Parti contraenti tengono sessioni degli organi di lavoro competenti su base annuale.
Articolo 7
- Le Parti contraenti cooperano bilateralmente e multilateralmente nella lotta al terrorismo internazionale e ad altre sfide e minacce, in particolare l’estremismo, la criminalità organizzata transnazionale, la tratta di esseri umani e la presa di ostaggi, l’immigrazione clandestina, i flussi finanziari illeciti, la legalizzazione (riciclaggio) dei proventi di reato, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il traffico illecito di beni, denaro, strumenti monetari, beni storici e culturali, armi, stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, lo scambio di informazioni operative ed esperienze nel settore della guardia di frontiera.
- Le Parti contraenti sosterranno l’interazione nella protezione dell’ordine pubblico e nel mantenimento della sicurezza pubblica, nella protezione di importanti strutture statali e nel controllo statale sul traffico di armi.
- Le Parti contraenti coordineranno le loro posizioni e promuoveranno sforzi congiunti nella lotta alle sfide e alle minacce menzionate nei forum internazionali pertinenti, nonché coopereranno nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).
- Le Parti contraenti, nell’attuazione della cooperazione prevista dal presente articolo, saranno guidate dalla loro legislazione nazionale e dalle disposizioni dei trattati internazionali di cui sono parti.
Articolo 8
- Le Parti contraenti proteggeranno i diritti e gli interessi legittimi dei loro cittadini nel territorio delle Parti contraenti.
- Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione in tutti gli ambiti giuridici di interesse, in particolare nella fornitura di assistenza legale in materia civile e penale, nell’estradizione e nel trasferimento di persone condannate a pene detentive e nell’attuazione di accordi sul recupero dei beni criminali.
Articolo 9
- Guidate dagli obiettivi di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, le Parti contraenti terranno consultazioni e coopereranno nel quadro delle organizzazioni internazionali, comprese le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate, le questioni globali e regionali, che possono direttamente o indirettamente rappresentare una sfida per gli interessi comuni e la sicurezza delle Parti contraenti.
- Le Parti contraenti coopereranno e sosterranno su base reciproca l’appartenenza di ciascuna Parte contraente alle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali.
Articolo 10
Le Parti contraenti coopereranno strettamente in materia di controllo degli armamenti, disarmo, non proliferazione e questioni di sicurezza internazionale nel quadro dei pertinenti trattati internazionali e delle organizzazioni internazionali di cui sono parti, e terranno consultazioni regolarmente su tali questioni.
Articolo 11
- Le Parti contraenti intraprenderanno una cooperazione politica e pratica nel campo della sicurezza informatica internazionale conformemente all’Accordo tra il Governo della Repubblica islamica dell’Iran e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nel campo della sicurezza informatica del 7 Bahman 1399 dell’Egira solare (corrispondente al 26 gennaio 2021).
- Le Parti contraenti contribuiranno all’istituzione sotto l’egida delle Nazioni Unite di un sistema sistema di sicurezza informatica internazionale e un regime giuridicamente vincolante per la prevenzione e la risoluzione pacifica dei conflitti basato sui principi di uguaglianza sovrana e non ingerenza negli affari interni degli Stati.
- Le Parti contraenti amplieranno la cooperazione nel campo della lotta all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per scopi criminali, coordineranno le azioni e promuoveranno congiuntamente iniziative all’interno di organizzazioni internazionali e altre sedi negoziali. Le Parti contraenti promuoveranno la sovranità nazionale nello spazio informativo internazionale, scambieranno informazioni e creeranno condizioni per la cooperazione tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
- Le Parti contraenti sosterranno l’internazionalizzazione della gestione della rete Internet dell’informazione e delle telecomunicazioni, sosterranno la parità di diritti degli Stati nella sua gestione, considereranno inaccettabile qualsiasi tentativo di limitare il diritto sovrano di regolamentare e garantire la sicurezza dei segmenti nazionali della rete globale e saranno interessate a un coinvolgimento intensificato dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni nella risoluzione di questi problemi.
- Le Parti contraenti promuovono il rafforzamento della sovranità nello spazio informativo internazionale regolamentando le attività delle società internazionali nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché attraverso lo scambio di esperienze nella gestione dei segmenti nazionali di Internet e nello sviluppo delle infrastrutture nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e cooperano nel campo dello sviluppo digitale.
Articolo 12
Le Parti contraenti facilitano il rafforzamento della pace e della sicurezza nella regione del Caspio, nell’Asia centrale, nella Transcaucasia e nel Medio Oriente, cooperano per prevenire interferenze nelle regioni specificate e la presenza destabilizzante di Stati terzi in tali regioni e scambiano opinioni sulla situazione in altre regioni del mondo.
Articolo 13
- Le Parti contraenti cooperano per preservare il Mar Caspio come zona di pace, buon vicinato e amicizia basata sul principio di non presenza nel Mar Caspio delle forze armate non appartenenti agli Stati costieri, nonché per garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Caspio.
- Le Parti contraenti, tenendo conto dei vantaggi della loro prossimità territoriale e connettività geografica, si sforzeranno di utilizzare tutte le capacità economiche del Mar Caspio.
- Le Parti contraenti interagiranno attivamente per promuovere e approfondire la partnership multidimensionale tra gli stati della regione del Mar Caspio. Durante la cooperazione nel Mar Caspio, le Parti contraenti saranno guidate da tutti i trattati internazionali pentalaterali in vigore tra gli stati del Mar Caspio, di cui sono parti la Federazione Russa e la Repubblica islamica dell’Iran, e confermeranno la competenza esclusiva degli stati litoranei del Mar Caspio nell’affrontare questioni relative al Mar Caspio. Le Parti contraenti miglioreranno l’interazione bilaterale sulle questioni relative al Mar Caspio.
- Le Parti contraenti coopereranno, anche nell’ambito di attività di progetto congiunte, nel campo dell’uso sostenibile delle opportunità economiche del Mar Caspio, garantendo al contempo la sicurezza ambientale, la protezione della diversità biologica, la conservazione e l’uso razionale delle risorse biologiche acquatiche, l’ambiente marino del Mar Caspio e adotteranno misure per combattere l’inquinamento nel Mar Caspio.
Articolo 14
Le Parti contraenti approfondiranno la cooperazione all’interno delle organizzazioni regionali, interagiranno e armonizzeranno le posizioni all’interno della Shanghai Cooperation Organization nell’interesse del rafforzamento del suo potenziale nei settori della politica, della sicurezza, dell’economia e nelle sfere culturali e umanitarie, e faciliteranno l’espansione dei legami commerciali ed economici tra l’Unione economica eurasiatica e la Repubblica islamica dell’Iran.
Articolo 15
Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione tra i loro organi legislativi, anche nel quadro di organizzazioni parlamentari internazionali, vari formati multilaterali, comitati e commissioni specializzati, gruppi pertinenti per le relazioni tra l’Assemblea federale della Federazione Russa e l’Assemblea consultiva islamica (Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell’Iran, nonché la Commissione per la cooperazione tra la Duma di Stato dell’Assemblea federale della Federazione Russa e l’Assemblea consultiva islamica (Parlamento islamico) della Repubblica islamica dell’Iran.
Articolo 16
- Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione interregionale, assumendone la particolare importanza per l’espansione dell’intera gamma di relazioni bilaterali.
- Le Parti contraenti creano condizioni favorevoli per l’instaurazione di legami diretti tra le regioni russa e iraniana, facilitano la conoscenza reciproca dei rispettivi potenziali economici e di investimento, anche attraverso ugh organizzando missioni commerciali, conferenze, mostre, fiere e altri eventi interregionali.
Articolo 17
Le Parti contraenti sosterranno la cooperazione commerciale ed economica in tutti i settori di reciproco interesse coordinando tale interazione nel quadro della Commissione permanente russo-iraniana per il commercio e la cooperazione economica.
Articolo 18
- Le Parti contraenti faciliteranno lo sviluppo della cooperazione commerciale, economica e industriale, creando reciproci vantaggi economici, compresi investimenti congiunti, finanziamenti infrastrutturali, agevolazione dei meccanismi commerciali e aziendali, cooperazione nel settore bancario, promozione e fornitura reciproca di beni, lavori, servizi, informazioni e risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi sugli stessi.
- Consapevoli delle proprie capacità di investimento, le Parti contraenti possono effettuare investimenti congiunti nell’economia di Stati terzi e, a tal fine, mantenere il dialogo nel quadro dei pertinenti meccanismi multilaterali.
Articolo 19
- Le Parti contraenti contrasteranno l’applicazione di misure coercitive unilaterali, comprese quelle di natura extraterritoriale, e considereranno la loro imposizione come un atto illecito e ostile a livello internazionale. Le Parti contraenti coordineranno gli sforzi e sosterranno iniziative multilaterali volte a eliminare la pratica di tali misure nelle relazioni internazionali, guidate, tra l’altro, dalla Dichiarazione della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione Russa sui modi e i mezzi per contrastare, mitigare e correggere gli impatti negativi delle misure coercitive unilaterali datata 14 Azar 1402 di Solar Hijri (corrispondente al 5 dicembre 2023).
- Le Parti contraenti garantiranno la non applicazione di misure coercitive unilaterali dirette direttamente o indirettamente contro una Parte contraente, persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni sotto la giurisdizione di una Parte contraente, beni, lavori, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi provenienti da una Parte contraente e destinati all’altra Parte contraente.
- Le Parti contraenti si astengono dall’aderire a misure coercitive unilaterali o dal sostenere tali misure di terze parti, se tali misure incidono o sono dirette direttamente o indirettamente contro una delle Parti contraenti, persone fisiche e giuridiche di tale Parte contraente o i loro beni sotto la giurisdizione di tale terza parte, merci provenienti da una Parte contraente e destinate all’altra Parte contraente e/o lavori, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi forniti dai fornitori dell’altra Parte contraente.
- Se vengono introdotte misure coercitive unilaterali contro una delle Parti contraenti da una terza parte, le Parti contraenti compiono sforzi pratici per ridurre i rischi, eliminare o mitigare l’impatto diretto e indiretto di tali misure sui reciproci legami economici, persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti o i loro beni sotto la giurisdizione delle Parti contraenti, merci provenienti da una Parte contraente e destinate all’altra Parte contraente e/o lavori, servizi, informazioni, risultati di attività intellettuale, compresi i diritti esclusivi su di essi forniti dai fornitori delle Parti contraenti. Le Parti contraenti adotteranno inoltre misure per limitare la diffusione di informazioni che potrebbero essere utilizzate da tale terza parte per imporre e intensificare tali misure.
Articolo 20
- Al fine di aumentare il volume degli scambi commerciali reciproci, le Parti contraenti creeranno le condizioni per sviluppare la cooperazione tra le organizzazioni di prestito, tenendo conto degli strumenti giuridici internazionali nel campo della lotta al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo di cui le Parti contraenti sono parti, utilizzare vari strumenti di finanziamento commerciale, sviluppare progetti congiunti di sostegno reciproco alle esportazioni, accrescere il potenziale di investimento, espandere gli investimenti reciproci tra individui, aziende pubbliche e private e garantire un’adeguata protezione degli investimenti reciproci.
- Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione allo scopo di stabilire un’infrastruttura di pagamento moderna indipendente da stati terzi, passare a regolamenti bilaterali in valute nazionali, rafforzare la cooperazione interbancaria diretta e promuovere prodotti finanziari nazionali.
- Le Parti contraenti amplieranno la loro cooperazione al fine di sviluppare il commercio e incoraggiare gli investimenti nelle zone economiche speciali/franche delle Parti contraenti.
- Le Parti contraenti forniranno assistenza alle zone economiche speciali/franche della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran nello svolgimento di attività volte a creare joint venture in aree di reciproco interesse e presteranno attenzione alla creazione di zone industriali.
- Le Parti contraenti dichiarano la loro disponibilità a sviluppare cooperazioni reciprocamente vantaggiose zione nei settori dell’estrazione dell’oro, della lavorazione dell’oro, dei diamanti e della gioielleria.
Articolo 21
- Le Parti contraenti, tenendo conto delle loro capacità e capacità, sosterranno una stretta cooperazione nel settore dei trasporti e riaffermeranno la loro volontà di sviluppare in modo completo il partenariato nel settore dei trasporti su una base reciprocamente vantaggiosa.
- Le Parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per l’attività dei vettori della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell’Iran, facilitando il processo di trasporto di merci e passeggeri da parte di tutte le modalità di trasporto e aumentandone i volumi, utilizzando efficacemente le infrastrutture stradali e di confine.
- Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nel trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e multimodale, nonché nella formazione di specialisti nel settore dei trasporti.
- Le Parti contraenti coopereranno attivamente allo sviluppo di corridoi di trasporto internazionali che attraversano il territorio della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell’Iran, in particolare il corridoio di trasporto internazionale Nord-Sud. Tale cooperazione include la promozione di beni provenienti dalle Parti contraenti nei mercati degli Stati terzi, nonché la creazione di condizioni per lo sviluppo di trasporti senza soluzione di continuità tramite corridoi di trasporto sia nel trasporto bilaterale che in transito attraverso i loro territori.
- Le Parti contraenti introdurranno sviluppi moderni nell’area dei sistemi di trasporto digitali.
- Le Parti contraenti sosterranno uno stretto coordinamento all’interno delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti, stabiliranno una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra le autorità esecutive e le organizzazioni nel settore dei trasporti e faciliteranno la loro partecipazione agli eventi internazionali del settore dei trasporti.
Articolo 22
- Le Parti contraenti amplieranno la cooperazione nel settore del petrolio e del gas sui principi di uguaglianza e reciproco vantaggio e adotteranno misure per migliorare la sicurezza energetica delle Parti contraenti attraverso l’uso efficiente delle risorse di combustibile ed energia.
- Le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione energetica bilaterale nei seguenti settori:
2.1. Assistenza scientifica e tecnica, scambio di esperienze e introduzione di tecnologie avanzate e moderne nella produzione, lavorazione e trasporto di petrolio e gas;
2.2. Assistenza alle aziende e alle organizzazioni russe e iraniane nel settore del carburante e dell’energia nell’ampliamento della cooperazione, comprese le forniture di energia e le operazioni di scambio;
2.3. Promozione degli investimenti attraverso la cooperazione bilaterale nei progetti di sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas nel territorio delle Parti contraenti;
2.4. Promozione di progetti infrastrutturali importanti per la sicurezza energetica globale e regionale;
2.5. Garantire un accesso non discriminatorio ai mercati energetici internazionali e aumentare la loro competitività;
2.6. Cooperazione e attuazione di una politica coordinata nel quadro dei forum energetici internazionali, come il Gas Exporting Countries Forum e OPEC-plus.
- Le Parti contraenti aumenteranno il livello di cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel settore delle fonti energetiche rinnovabili.
Articolo 23
Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo di relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose allo scopo di attuare progetti congiunti nel settore dell’uso pacifico dell’energia nucleare, compresa la costruzione di impianti di energia nucleare.
Articolo 24
- Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione nei settori dell’agricoltura, della pesca, della veterinaria, della protezione e della quarantena delle piante e della produzione di sementi al fine di aumentare il commercio reciproco e l’accesso dei prodotti agricoli ai mercati delle Parti contraenti e ai mercati di Stati terzi.
- Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire la sicurezza dei prodotti agricoli, delle materie prime e dei prodotti alimentari, che devono soddisfare i requisiti stabiliti nel settore del controllo sanitario ed epidemiologico, veterinario, fitosanitario di quarantena e delle sementi (ispezione), nonché i requisiti per la manipolazione sicura di pesticidi e prodotti chimici agricoli o altri requisiti stabiliti dalla legislazione delle Parti contraenti.
Articolo 25
Le Parti contraenti realizzano la cooperazione doganale, compresa l’attuazione di progetti per la creazione di un corridoio doganale semplificato, il riconoscimento reciproco dei rispettivi programmi di operatori economici autorizzati al fine di promuovere la creazione di catene di approvvigionamento sicure, l’organizzazione della cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni doganali tra le loro autorità doganali.
Articolo 26
Le Parti contraenti, al fine di promuovere una concorrenza leale nei mercati nazionali e migliorare il benessere della popolazione, svilupperanno la cooperazione nel campo della politica antimonopolio.
Articolo 27
Le Parti contraenti svilupperanno la cooperazione su tali questioni ues come il riconoscimento reciproco di standard, relazioni di prova e certificati di conformità, applicazione diretta di standard, scambio di esperienze e sviluppi avanzati nel campo dell’uniformità di misurazione, formazione di esperti e promozione del riconoscimento dei risultati dei test tra la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 28
Le Parti contraenti interagiranno nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione medica e della scienza, anche all’interno delle organizzazioni internazionali competenti, nei seguenti settori:
1.) Organizzazione del sistema sanitario statale e gestione dell’assistenza sanitaria;
2.) Prevenzione e trattamento delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;
3.) Protezione della salute materna e infantile;
4.) Regolamentazione statale della circolazione di medicinali per uso medico e dispositivi medici;
5.) Promozione di uno stile di vita sano;
6.) Ricerca medica;
7.) Introduzione di tecnologie digitali nell’assistenza sanitaria;
8.) Formazione professionale di specialisti sanitari;
9.) Altri settori di cooperazione di reciproco interesse.
Articolo 29
- Le Parti contraenti rafforzeranno la cooperazione per garantire il benessere sanitario ed epidemiologico della popolazione sulla base della legislazione nazionale e delle politiche statali di prevenzione e controllo delle infezioni, nonché dei trattati internazionali di cui le Parti contraenti sono parti.
- Le Parti contraenti rafforzeranno il coordinamento nel campo del benessere sanitario ed epidemiologico e della sicurezza alimentare.
- Le Parti contraenti promuoveranno l’armonizzazione dei requisiti sanitari e degli standard di sicurezza alimentare e la reciproca partecipazione agli eventi pertinenti da loro organizzati.
Articolo 30
- Le Parti contraenti promuoveranno e rafforzeranno legami a lungo termine e costruttivi nei settori dell’istruzione superiore, della scienza, della tecnologia, dell’innovazione, realizzeranno progetti scientifici e tecnici congiunti, incoraggeranno l’istituzione e lo sviluppo di contatti diretti tra istituzioni educative e scientifiche interessate delle Parti contraenti.
- Le Parti contraenti promuovono la partnership diretta tra istituzioni educative e scientifiche interessate all’istruzione superiore, anche sullo sviluppo e l’attuazione di programmi e progetti scientifici, tecnici e di ricerca congiunti, scambio di lavoratori e studenti scientifici e pedagogici, informazioni scientifiche e tecniche, letteratura scientifica, periodici e bibliografie.
- Le Parti contraenti facilitano lo scambio di esperienze e informazioni su questioni relative alla regolamentazione giuridica nel campo delle attività scientifiche, tecniche e innovative, organizzazione e svolgimento di seminari scientifici congiunti, simposi, conferenze, mostre e altri eventi.
- Le Parti contraenti promuovono lo studio della lingua ufficiale, della letteratura, della storia e della cultura dell’altra Parte contraente nei propri istituti scolastici di istruzione superiore.
- Le Parti contraenti aiutano i propri cittadini a proseguire gli studi negli istituti scolastici dell’altra Parte contraente.
Articolo 31
Le Parti contraenti migliorano l’interazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nell’esplorazione e nello sfruttamento dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici.
Articolo 32
Le Parti contraenti rafforzeranno i legami tra i mass media, nonché in settori quali la stampa e l’editoria, la promozione della letteratura russa e persiana, nonché le relazioni socio-culturali, scientifiche ed economiche, incoraggiando la conoscenza reciproca e i contatti di comunicazione tra i popoli della Federazione Russa e della Repubblica Islamica dell’Iran.
Articolo 33
Le Parti contraenti incoraggeranno i loro mass media a cooperare ampiamente per sensibilizzare l’opinione pubblica e sostenere la libera diffusione delle informazioni al fine di contrastare congiuntamente la disinformazione e la propaganda negativa diretta contro la Federazione Russa e la Repubblica Islamica dell’Iran e per contrastare la diffusione di false informazioni di pubblica importanza che minacciano gli interessi nazionali e la sicurezza di ciascuna delle Parti contraenti, nonché altre forme di abuso dei media.
Articolo 34
- Le Parti contraenti promuoveranno un’ulteriore interazione nella sfera della cultura e dell’arte, anche attraverso lo scambio di eventi culturali e la promozione di contatti diretti tra le loro istituzioni culturali al fine di mantenere il dialogo, approfondire la cooperazione culturale e attuare progetti congiunti per scopi culturali ed educativi.
- Le Parti contraenti facilitano la familiarizzazione dei popoli della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione Russa con la cultura e le tradizioni reciproche, promuovono lo studio delle lingue ufficiali (russo e persiano), incoraggiano i contatti tra istituti scolastici, compreso lo scambio di esperienze tra professori di lingua russa e persiana, la formazione professionale e l’aggiornamento professionale per loro, lo sviluppo di materiale didattico per lo studio del russo e persiano come lingue straniere, tenendo conto delle specificità nazionali, e incoraggiare i contatti tra personalità della letteratura, dell’arte e della musica.
- Le Parti contraenti creeranno condizioni favorevoli per il funzionamento del Centro culturale iraniano a Mosca e del Centro culturale russo a Teheran, in conformità con l’Accordo tra il Governo della Repubblica islamica dell’Iran e il Governo della Federazione Russa sull’istituzione e il quadro operativo dei centri culturali datato 24 Farvardin 1400 dell’Egira solare (corrispondente al 13 aprile 2021).
Articolo 35
Le Parti contraenti sosterranno un’intensa cooperazione nei settori pubblico e privato nei settori della promozione del patrimonio culturale, del turismo, delle arti e dell’artigianato al fine di aumentare la consapevolezza delle persone sulla ricchezza socio-culturale e sulle varie attrazioni turistiche della Federazione Russa e della Repubblica islamica dell’Iran e promuovere contatti diretti tra le loro organizzazioni turistiche.
Articolo 36
Le Parti contraenti incoraggeranno gli scambi bilaterali di giovani, faciliteranno l’istituzione di contatti diretti tra associazioni giovanili creative, sportive, socio-politiche e di altro tipo e promuoveranno conferenze tematiche congiunte, seminari e consultazioni su questioni giovanili.
Articolo 37
Le Parti contraenti faciliteranno il rafforzamento della cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport attraverso lo scambio di allenatori e altri specialisti in educazione fisica e sport, nonché ampliando i contatti diretti tra le loro organizzazioni sportive.
Articolo 38
Le Parti contraenti si forniranno reciprocamente la possibile assistenza nella prevenzione, risposta e mitigazione delle catastrofi naturali e provocate dall’uomo, nonché nello sviluppo e nel miglioramento del sistema di gestione delle crisi.
Articolo 39
Le Parti contraenti coopereranno nel campo della protezione ambientale attraverso la condivisione di esperienze di uso razionale delle risorse naturali, l’introduzione di tecnologie ecologicamente valide e l’attuazione di misure di protezione ambientale.
Articolo 40
Le Parti contraenti faciliteranno la cooperazione e lo scambio di opinioni ed esperienze nel campo della gestione delle risorse idriche.
Articolo 41
Le Parti contraenti, al fine di definire aree e parametri specifici di cooperazione previsti dal presente Trattato, possono, se necessario, concludere accordi separati.
Articolo 42
Le Parti contraenti si scambieranno opinioni sull’attuazione delle disposizioni del presente Trattato, anche in occasione di vertici regolari e riunioni ad alto livello.
Articolo 43
Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri trattati internazionali.
Articolo 44
Qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione o dall’attuazione delle disposizioni del presente Trattato sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti contraenti attraverso canali diplomatici.
Articolo 45
- Il presente Trattato è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla scadenza di 30 (trenta) giorni dalla data dell’ultima notifica scritta del completamento da parte delle Parti contraenti delle procedure nazionali pertinenti e sarà valido per 20 (venti) anni con rinnovo automatico per successivi periodi di cinque anni.
- Il presente Trattato si estingue se una delle Parti contraenti notifica all’altra Parte contraente per iscritto la propria intenzione di porre fine al presente Trattato entro e non oltre 1 (un) anno prima della sua scadenza.
Articolo 46
La cessazione del presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti, nonché i loro attuali progetti, programmi o accordi che sono stati stipulati nel corso dell’attuazione del presente Trattato prima di tale cessazione, a meno che non concordino diversamente per iscritto.
Articolo 47
Con reciproco accordo scritto delle Parti contraenti, il presente Trattato può essere modificato e integrato. Tali emendamenti e integrazioni costituiscono parte integrante del presente Trattato ed entrano in vigore in conformità con l’Articolo 45.
Il presente Trattato, costituito da un preambolo e 47 (quarantasette) articoli, è stato concluso nella città di Mosca il 28 Dey 1403 dell’Egira solare, corrispondente al 17 gennaio 2025, in due originali nelle lingue persiana, russa e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
In caso di disaccordo nell’interpretazione o nell’attuazione del presente Trattato, verrà utilizzato il testo inglese.
A questo link il testo (in inglese) degli interventi di Masud Pezeshkian e Vladimir Putin alla conferenza stampa tenutasi al Cremlino.
Foto:: Presidenza Federazione Russa
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