L’entrata in vigore del Regolamento UE sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)
Con la Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 185 del 24 luglio 2023 ha trovato compimento la formale emanazione del Regolamento europeo 2023/1525 riguardante il sostegno alla produzione di munizioni. Questo iter procedurale conclude il cammino che si era iniziato lo scorso 23 marzo alla luce della situazione in Ucraina e delle sue esigenze di difesa afferenti alla fattispecie di vari tipi di munizionamento ed è entrato in vigore il recente 25 luglio 2023.
I contenuti di dettaglio li abbiamo già affrontati in due differenti momenti rispettivamente riferiti alla proposta di Regolamento elaborata dal Consiglio (Analisi Difesa del 28 giugno) e agli emendamenti al testo apportati dal Parlamento europeo (Analisi difesa del 18 luglio 2023). Percorrendo quindi l’ultimo tratto che corrisponde alla formalizzazione della volontà delle istituzioni europee in una fonte giuridica di immediata applicazione aperta anche ai membri dello Spazio economico europeo rimane la riflessione per un breve e rapido consuntivo.
Come noto l’avvio è stato dato dagli eventi di politica internazionale che hanno condotto a riscontrare in sede europea pesanti livelli di criticità riguardo ai succitati prodotti di difesa, ma in parallelo alla suddetta iniziativa delle istituzioni europee, che ha visto coinvolti il Consiglio, la Commissione e il Parlamento, si è originata anche un’azione tesa a sostenere l’incremento delle capacità produttive dell’industria del settore facendo ricorso, fra l’altro, anche al “bilancio dell’Unione” laddove per il futuro se ne fosse palesata una indubbia necessità.
L’Oggetto
Questo connubio sui generis che permea l’intero provvedimento si riassume nel suo oggetto, dichiarato nell’articolo 1 all’inizio del testo:
“Il presente regolamento istituisce una serie di misure e stabilisce un bilancio intesi a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili («prodotti per la difesa pertinenti»), in particolare attraverso:
- a) uno strumento che sostiene finanziariamente il rafforzamento industriale per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell’Unione, anche attraverso l’approvvigionamento dei loro componenti («strumento»);
- b) l’istituzione di meccanismi, princìpi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell’Unione.”
Gli obiettivi
In tema di obiettivi l’articolo 4 di questo regolamento ne delinea un’articolazione intesa e dichiarata nel “rafforzamento industriale per mezzo di un adattamento ai mutevoli effetti” calati dal contesto internazionale che, tradotto in termini di prodotto con le difficoltà di approvvigionamento, “colpisce le scorte di munizioni e di missili degli Stati membri e dell’Ucraina”.
Sotto i profili più propriamente operativi consegue un’altro obiettivo strategico dichiarato, che consiste nella riduzione dei tempi di risposta tra l’ordine di acquisto e il suo completamento da parte del fabbricante (lead time). Obiettivo, questo, raggiungibile non solo tramite la già illustrata capacità di adattamento e di approvvigionamento, ma in termini reali anche tramite una “intensificazione e un ampliamento della cooperazione transfrontaliera tra i soggetti interessati” e soprattutto tramite una “ottimizzazione, espansione, modernizzazione, miglioramento o cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti oppure con la creazione di nuove capacità di produzione” in modo da raggiungere potenzialità produttive di struttura e non più di congiuntura.
Finanziamenti, investimenti, appalti e sicurezza
Come è facile intuire questo regolamento non omette i tipi e le forme di finanziamento dal momento che “la dotazione finanziaria per l’attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di Euro a prezzi correnti” (articolo 5), nonché i relativi tassi, e aggiunge le modalità del relativo accesso (articoli 6, 7, 9 e 15) così come le agevolazioni riservate agli appalti comuni (articolo 14).
Tutto questo è ben spiegato tramite una illustrata correlazione con altre normazioni vigenti nell’ambito giuridico dell’Unione Europea:
- regolamento UE) 2021/241 riguardante il “dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- regolamento (UE) 2021/523 sul programma InvestEU;
- regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione;
- direttiva 2009/81/CE che mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea);
- regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione; decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE)).
I processi di natura amministrativa
Naturalmente il quadro di prospettiva delineato da questo atto normativo di portata generale non può non sottolineare l’importanza degli aspetti amministrativi “riguardanti la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all’interno dell’Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo” (Articolo 13).
Aspetti che si configurano di una certa rilevanza dal momento che includono, tra gli altri, particolari atti autorizzatori trattandosi di siti produttivi e di prodotti afferenti al perimetro della Pubblica Sicurezza e dei materiali d’armamento (fattispecie rispettivamente regolate dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri e dalla direttiva 2009/43/CE).
Agli Stati membri è pertanto richiesto che il trattamento del procedimento per il rilascio di questi atti, così come la qualificazione e la classificazione dei prodotti avvengano “nel modo più rapido giuridicamente possibile” con priorità “accordata alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.”
Sicurezza sul lavoro e raggiungimento dell’obiettivo
Ancora possiamo aggiungere che il requisito dell’emergenza permea l’intero regolamento, caratteristica facilmente intuibile considerato il contesto che ha originato il provvedimento e la sua stessa adozione. Questo requisito lo si riscontra sino nei “considerando” iniziali dell’atto in argomento laddove proprio in ragione di questa emergenza “gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell’Unione, qualora ritengano che l’uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo.”
Da queste esenzioni è escluso il “diritto dell’unione in materia di ambiente, salute e sicurezza” per il fatto che “l’attuazione di tale diritto [delle esenzioni previste per il settore della difesa] potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell’industria della difesa dell’Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti”.
Questa proposizione giuridica introduce il significato di un vero e proprio bilanciamento di interessi: da una parte “la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che gli Stati membri possano adottare per attenuare eventuali ostacoli tesi al raggiungimento dell’obiettivo” ma dall’altra “tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l’ambiente, la salute e la sicurezza” e con esse, come si può intuire, ogni altra norma imperativa.
Questo regolamento, che indica anche il suo periodo di applicazione “fino al 30 giugno 2025” (Articolo 24), introduce con questa asserzione normativa un enunciato di scopo di natura temporale piuttosto frequente negli ambiti della produzione normativa.
Tuttavia “entro il 30 giugno 2024 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l’attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l’opportunità di prorogarne l’applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell’evoluzione del contesto della sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio” (Articolo 23).
Con quest’ultimo articolo è però lasciata una porta aperta ad altre decisioni, nonostante quell’enunciato sul periodo di applicazione che, come detto, ha una natura temporale. Ma proprio nel tempo essa può risultare fortemente soggetta all’instabile clima internazionale.
Foto: US DoD, Rheinmetall, Bundeswehr e Difesa.it
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Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli
Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.