Parte di arma o di equipaggiamento? La classificazione dell’IA nel mondo della Difesa
Oggi è opinione comune che l’Intelligenza Artificiale faccia ormai parte del nostro vivere quotidiano. Questa sorta di Atena contemporanea supporta già parecchie aziende produttive nel loro operare, oltre dotare, ad esempio, i nostri ‘amati’ cellulari di particolari software che ci regalano i noti e utili assistenti vocali. La dea Atena si dice che sia anche presente in ambito militare, e non poteva certo essere altrimenti giacché era considerata non solo la dea della guerra ma anche la dea dell’intelligenza, della saggezza e delle arti. Quindi, quale migliore connubio?
Nel settore militare, in effetti, sono presenti unità che utilizzano sistemi autonomi supportati da questi efficienti algoritmi, tant’è si predice che nel futuro questo mondo farà sempre più ricorso all’intelligenza artificiale per migliorare e innovare continuamente le proprie applicazioni operative.
Quindi un bagaglio tecnologico complesso che nei materiali militari imporrebbe, tanto agli ideatori quanto agli stessi decisori, l’uggioso e noto confronto tra l’etica della responsabilità e l’etica della convinzione di weberiana memoria. Ma questo argomento, almeno per ora, non è ancora maturo per le indagini e le valutazioni di tipo sociologico.
Alcuni profili giuridici
Un aspetto di rilievo è il profilo giuridico internazionale riassunto nel diritto dei conflitti armati, ma questo tema risulta già affrontato nelle Convenzioni dell’Aia e specialmente nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei tre Protocolli Aggiuntivi (Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare; Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra; Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali; Protocollo aggiuntivo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali) che costituiscono i principali atti normativi in materia.
In sede nazionale la considerazione, il “peso” delle armi da guerra e degli equipaggiamenti militari è stato, a suo tempo, preso in considerazione dal legislatore tramite il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 108 del 6 giugno 2014 relativo al Regolamento per l’individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (si veda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.176 del 31 luglio 2014); decreto collegato alla materia dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (si veda la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.111 del 14 maggio 2012).
In questa normativa le attività strategiche chiave erano state individuate, fra le altre, “nello studio, la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione, l’integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica” di quei materiali che sono presenti, in forma maggiormente analitica, nell’elenco dei materiali d’armamento diramato dal Ministero della Difesa con apposito Decreto ministeriale di trasposizione della lista periodica di fonte europea relativa ai prodotti per la difesa (per l’elenco attuale si veda il Decreto interministeriale del 09/06/2023, approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2023/277 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.136 del 13 giugno 2023).
Come sappiamo alcune categorie di questo elenco conducono a prodotti intangibili di sofisticata tecnologia ma in quella sede la rilevanza – elevata a livello strategico dell’insieme di quei prodotti – era data dalla loro protezione da maldestri tentativi di “acquisto” non desiderati.
Collegato a questo decreto è seguito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020, n. 179, Regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 322 del 30 dicembre 2020).
Questa fonte – che individua, rispetto al precedente, ulteriori “beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale” – prende in esame al proprio articolo 9 i “Beni e rapporti nei settori dell’intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cybersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie”.
La riflessione che ne deriva
Ciò che qui invece interessa, nell’ambito di questo articolato panorama tecnico e legislativo, è l’analisi del prodotto in sé, del prodotto destinato ai beneficiari, agli utilizzatori di tale conoscenza intangibile che sono i Sistemi di natura militare. Sistemi intesi nella loro più ampia e variegata accezione tecnologica.
Di questi prodotti occorre ovviamente prendere in esame anche la loro scomposizione, ovvero i loro singoli assiemi e sotto assiemi che incorporano i rivoluzionari algoritmi, nonché i loro singoli componenti che – nell’ambito degli ‘alberi di prodotto’ – conducono a questa o a quella “unità razionale”. Scomposizione, che tradotta in ciascuna delle fattispecie tecniche di destinazione sopra descritte, mantiene incorporata la propria parte della qualificata funzione intelligente.
Il problema che quindi si pone riguarda coloro che svilupperanno questi canovacci di sofisticata tecnologia, magari anche sottoposti alle pressanti esigenze di protezione e alle note qualifiche di sicurezza, e perciò obbligatoriamente incastonati nelle vigenti disposizioni di legge presidiate dalla Sicurezza Nazionale del nostro Paese.
Ma ancor prima di tutto questo, occorre mettere in evidenza che tale prodotto di ‘saggistica informatica’ – prodotto autonomo separato dal suo effettivo destinatario inteso come bene fisico da guerra – in ragione della propria natura deve essere stabilito se sia ascrivibile alla fattispecie della parte di arma da guerra oppure se ascrivibile alla fattispecie della parte di equipaggiamento militare, o ancora possa essere utilizzabile anche in ambito civile, quindi considerato un bene ad uso duale (ab origine si veda il Regolamento (UE) 428/2009 ora Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso ).
Chi decide?
L’onere della prova della distinzione di questa fattispecie intangibile è pertanto posto a carico della Design Authority aziendale di ciascun operatore economico, che dovrà valutare se l’insieme di questi sofisticati algoritmi rientri o meno in una delle predette fattispecie, e quindi sottostare a quanto disposto dalle vigenti norme di Pubblica Sicurezza, che in forma cogente nel nostro Paese disciplinano la materia della produzione industriale dei prodotti militari e della loro fornitura.
Ancorché corpus autonomo gli effetti di questa valutazione per la gran parte dovranno essere considerati anche negli ambiti della esportazione, importazione e trasferimento di questa tecnologia ad uso militare, normazione unionale (Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa – Gazzetta Unione Europea L 146 del 10 giugno 2009) trasposta in Italia con il noto Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.169 del 21 luglio 2012).
Come decidere?
Il perimetro tecnico giuridico sul quale dovranno quindi dibattersi i progettisti, gli sviluppatori, riguardo all’ascrivibilità in nuce oppure in già consolidati prodotti intangibili da destinare ai materiali da guerra, viene fornito dal primo comma dell’articolo 2 della legge 185/1990. Questo articolo, in verità, considerato nel suo chiaro enunciato, lascia poco spazio all’interpretazione, tant’è che: “Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.”
Conclusione
Stando così le cose, la preordinazione costruttiva, la progettazione, la funzione e la destinazione finale, qualificano anche per questi algoritmi intelligenti il tipo di perimetro giuridico da osservare, ovvero un insieme legislativo che si compone delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, del suo Regolamento di esecuzione e di altra nota normativa collegata.
Pertanto, nell’ambito dei materiali da guerra, dei materiali d’armamento, dei prodotti militari in genere, chi fornirà intelligenza artificiale (persona fisica o persona giuridica) dovrà essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dalla Prefettura ove insiste il sito aziendale operativo.
Foto: US Army e Stato Maggiore Difesa indiano
Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli
Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.