Il diritto UE nei trasferimenti dei prodotti per la Difesa e gli ordinamenti nazionali
Agosto 2012 – “Le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”: è questo l’argomento che formava il contenuto di una delle Direttive comunitarie (la 2009/43/CE), che a causa del ritardo della delega parlamentare al Governo nazionale per la sua adozione e per la sua attuazione, a settembre 2011 risultava ancora privo di recepimento nell’Ordinamento italiano. La questione, già trattata in linea generale nel numero di settembre 2011 di Analisi Difesa, merita adesso di essere ripresa. Nonostante che l’articolo 18 di questa Direttiva avesse fissato per gli Stati membri, a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione, un periodo superiore a due anni per i relativi adeguamenti (entro il 30 giugno 2011), in Italia esso cadeva lettera morta a causa del consueto ritardo che da tempo ci contraddistingue nel processo di adeguamento interno a quello comunitario.Il 15 dicembre 2011, finalmente, il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge 217, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”, per consentire “la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale”; Atto poi pubblicato il 2 gennaio 2012 nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale, n. 1 ed entrato in vigore il giorno 17 dello stesso mese. Nell’ambito degli elementi di delega legislativa al Governo, risalta il comma 1 dell’articolo 12: esso contiene la specifica delega, da esercitarsi in conformità ai princìpi della Legge 9 luglio 1990, n. 185, “ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.
Lo stesso articolo palesa una contraddizione (?) nel disposto riguardante il termine per l’attuazione dell’Atto comunitario: la Direttiva, all’articolo 18, aveva indicato infatti il 30 giugno 2011 ma la Legge delega, contenente questo articolo 12, reca una data abbondantemente posteriore.
A questo riguardo è utile anche segnalare che il 29 settembre 2011 la Commissione europea aveva inviato all’Italia sia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della suddetta Direttiva (procedura 2011/1072) sia una ulteriore lettera, ancora di messa in mora e di pari data, concernente la mancata attuazione della Direttiva 2010/80/CE (procedura 2011/1077) che aveva ad oggetto la modifica dell’elenco dei prodotti per la difesa contenuto nella Direttiva “madre”. (2009/44/CE).
Giovanni PaganiVedi tutti gli articoli
Nato a Lucca nel 1955, laureato in Scienze Politiche con specializzazione Internazionale. Ha conseguito certificazioni presso l'Università di Genova e l'Istituto di Chimica degli esplosivi della MMI ("Master in Sicurezza degli esplosivi"), presso l'Università di Bergamo ("Master in Security Management"), presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica di Milano, presso lo Stato Maggiore della Difesa (CIFIGE). Le sue esperienze professionali lo hanno portato a operare presso le aziende Oto Melara, Alenia Marconi Systems e MBDA. E' esperto di sicurezza nei trasporti di materiale bellico e esperto qualificato in ambito AIAD (Associazione Industrie Aerospazio e Difesa) nei settori del Trasporto di Merci pericolose.